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       Decreto Ministero Interno 26 agosto 1992 
       (in GU 16 settembre 1992,  n. 
      218) 
      Norme di prevenzione incendi per l'edilizia 
      scolastica 
        
      Il Ministro dell'interno: 
      Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;  
      Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, articoli 1 e 2;  
      Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;  
      Rilevata la necessità di emanare norme di prevenzione incendi per 
      l'edilizia scolastica;  
      Viste le norme elaborate dal Comitato centrale tecnico scientifico per 
      la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della 
      Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;  
      Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 
      luglio 1982, n. 577; 
      Decreta: 
      Articolo unico 
      Sono approvate le norme di prevenzione incendi per l'edilizia 
      scolastica contenute in allegato al presente decreto. 
      Allegato NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA 
      SCOLASTICA 
      1. Generalità . 1.0. Scopo. Le presenti norme hanno per oggetto i 
      criteri di sicurezza antincendi da applicare negli edifici e nei locali 
      adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, allo scopo di 
      tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il 
      rischio di incendio. Ai fini delle presenti norme si fa riferimento ai 
      termini e definizioni generali di cui al decreto ministeriale 30 novembre 
      1983 ( Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). 1.1. Campo di 
      applicazione. Le presenti norme si applicano agli edifici ed ai locali 
      di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso 
      di ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali, i cui progetti 
      siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle 
      vigenti disposizioni, dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Si 
      intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento 
      di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o 
      l'aumento di altezza. Per gli edifici esistenti si applicano le 
      disposizioni contenute nel successivo punto 13. 1.2. 
      Classificazione. Le scuole vengono suddivise, in relazione alle 
      presenze effettive contemporanee in esse prevedibili di alunni e di 
      personale docente e non docente, nei seguenti tipi: tipo 0: scuole con 
      numero di presenze contemporanee fino a 100 persone; tipo 1: scuole con 
      numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone; tipo 2: scuole 
      con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone; tipo 3: 
      scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone; tipo 
      4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 
      persone; tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 
      1200 persone. Alle scuole di tipo «0º si applicano le particolari norme 
      di sicurezza di cui al successivo punto 11. Ogni edificio, facente 
      parte di un complesso scolastico purchè non comunicante con altri edifici, 
      rientra nella categoria riferita al proprio affollamento. 2. 
      Caratteristiche costruttive . 2.0. Scelta dell'area. Gli edifici da 
      adibire a scuole, non devono essere ubicati in prossimità di attività che 
      comportino gravi rischi di incendio e/o di esplosione. Per quanto 
      riguarda la scelta del sito, devono essere tenute presenti le disposizioni 
      contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975 ( 
      Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976). 2.1. Ubicazione. I 
      locali ad uso scolastico possono essere ubicati: a ) in edifici 
      indipendenti costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da 
      altri; b ) in edifici o locali esistenti, anche adiacenti, sottostanti 
      o sovrastanti ad altri aventi destinazione diversa, nel rispetto di quanto 
      specificato al secondo comma del punto 2.0, purchè le norme di sicurezza 
      relative alle specifiche attività non escludano la vicinanza e/o la 
      contiguità di scuole. 2.2. Accesso all'area. Per consentire 
      l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco gli accessi 
      all'area ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti norme devono avere 
      i seguenti requisiti minimi: larghezza: 3,50 m; altezza libera: 4 
      m; raggio di volta: 13 m; pendenza: non superiore al 
      10%; resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore 
      e 12 sull'asse posteriore; passo 4 m). 2.3. Accostamento 
      autoscale. Per i locali siti ad altezza superiore a m 12 deve essere 
      assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei 
      Vigili del fuoco, sviluppate come da schema allegato (allegato 1), almeno 
      ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano. Qualora tale 
      requisito non sia soddisfatto gli edifici di altezza fino a 24 m devono 
      essere dotati di scale protette e gli edifici di altezza superiore, di 
      scale a prova di fumo. 2.4. Separazioni. Le attività scolastiche 
      ubicate negli edifici e nei locali di cui alla lettera b ) del punto 2.1 
      devono essere separati dai locali a diversa destinazione, non pertinenti 
      l'attività scolastica, mediante strutture di caratteristiche almeno REI 
      120 senza comunicazioni. Fanno eccezione le scuole particolari che per 
      relazione diretta con altre attività necessitano della comunicazione con 
      altri locali (es. scuole infermieri, scuole convitto, ecc.) per le quali è 
      ammesso che la comunicazione avvenga mediante filtro a prova di 
      fumo. Tali attività devono, comunque, avere accessi ed uscite 
      indipendenti. E' consentito che l'alloggio del custode, dotato di 
      proprio accesso indipendente, possa comunicare con i locali pertinenti 
      l'attività scolastica mediante porte di caratteristiche almeno REI 
      120. 3. Comportamento al fuoco . 3.0. Resistenza al fuoco delle 
      strutture. I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi 
      strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova 
      stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 
      settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella 
      realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, 
      legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi). Il 
      dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari 
      tipi di materiali suddetti, nonchè la classificazione degli edifici in 
      funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le 
      modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle 
      disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 ( Gazzetta 
      Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del 
      carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno. Le 
      predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da 
      garantire una resistenza al fuoco di almeno R 60 (strutture portanti) e 
      REI 60 (strutture separanti) per edifici con altezza antincendi fino a 24 
      m; per edifici di altezza superiore deve essere garantita una resistenza 
      al fuoco di almeno R 90 (strutture portanti) e REI 90 (strutture 
      separanti). Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio 
      specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative 
      normative. 3.1. Reazione al fuoco dei materiali. Per la 
      classificazione di reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al 
      decreto ministeriale 26 giugno 1984 (Supplemento ordinario alla Gazzetta 
      Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984): a ) negli atrii, nei corridoi, 
      nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è 
      consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo 
      della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni 
      orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati 
      materiali di classe 0; b ) in tutti gli altri ambienti è consentito che 
      le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che 
      gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 
      se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti 
      di rivelazione incendi. I rivestimenti lignei possono essere mantenuti 
      in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei laboratori, a condizione che 
      vengano opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di 
      classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni 
      contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 ( Gazzetta Ufficiale n. 66 
      del 19 marzo 1992); c ) i materiali di rivestimento combustibili, 
      ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco debbono essere posti in 
      opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0 escludendo spazi 
      vuoti o intercapedini; d ) i materiali suscettibili di prendere fuoco 
      su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione 
      al fuoco non superiore a 1. 4. Sezionamenti . 4.0. 
      Compartimentazione. Gli edifici devono essere suddivisi in 
      compartimenti anche costituiti da più piani, di superficie non eccedente 
      quella indicata nella tabella A. Gli elementi costruttivi di 
      suddivisione tra i compartimenti devono soddisfare i requisiti di 
      resistenza al fuoco indicati al punto 3.0. 
       Tabella A 
      Altezza 
      antincendi             
      Massima superficie del compart. (m - )  fino a 12 m  . . . . 
      . . . . . . . . . . . . . . . .     6.000  da 
      12 m a 24 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
      6.000  da oltre 24 m a 32 m . . . . . . . . . . . . . . . 
      .     4.000  da oltre 32 m a 54 m . . . . . . 
      . . . . . . . . . .     2.000  
      4.1. Scale. Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala 
      devono essere congrue con quanto previsto al punto 3.0. La larghezza 
      minima delle scale deve essere di m 1,20. Le rampe devono essere 
      rettilinee, non devono presentare restringimenti, devono avere non meno di 
      tre gradini e non più di quindici; i gradini devono essere a pianta 
      rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti, rispettivamente non 
      superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm sono ammesse rampe non 
      rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la 
      pedata del gradino sia almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante 
      centrale o dal parapetto interno. Il vano scala, tranne quello a prova 
      di fumo o a prova di fumo interno, deve avere superficie netta di 
      aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m . Nel vano di 
      areazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione 
      dagli agenti atmosferici. 4.2. Ascensori e montacarichi. Le 
      caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani ascensori devono essere 
      congrue con quanto previsto al punto 3.0. Gli ascensori e montacarichi 
      di nuova installazione debbono rispettare le norme antincendio previste al 
      punto 2.5 del decreto del Ministro dell'interno del 16 maggio 1987, n. 246 
      (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1987, n. 148). 5. 
      Misure per l'evacuazione in caso di emergenza . 5.0. 
      Affollamento. Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato 
      in: aule: 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti 
      siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato 
      sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di 
      persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la 
      responsabilità del titolare dell'attività; aree destinate a servizi: 
      persone effettivamente presenti + 20%; refettori e palestre: densità di 
      affollamento pari a 0,4 persone/m . 5.1. Capacità di deflusso. La 
      capacità di deflusso per gli edifici scolastici deve essere non superiore 
      a 60 per ogni piano. 5.2. Sistema di via di uscita. Ogni scuola, 
      deve essere provvista di un sistema organizzato di vie di uscita 
      dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione 
      della capacità di deflusso ed essere dotata di almeno 2 uscite verso luogo 
      sicuro. Gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e 
      non docente, qualora distribuiti su più piani, devono essere dotati, oltre 
      che della scala che serve al normale afflusso, almeno di una scala di 
      sicurezza esterna o di una scala a prova di fumo o a prova di fumo 
      interna. 5.3. Larghezza delle vie di uscita. La larghezza delle vie 
      di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due 
      moduli (m 1,20). La misurazione della larghezza delle singole uscite va 
      eseguita nel punto più stretto della luce. Anche le porte dei locali 
      frequentati dagli studenti devono avere, singolarmente, larghezza non 
      inferiore a m 1,20. 5.4. Lunghezza delle vie di uscita. La lunghezza 
      delle vie di uscita deve essere non superiore a 60 m e deve essere 
      misurata dal luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso di ogni locale 
      frequentato dagli studenti o dal personale docente e non docente. 5.5. 
      Larghezza totale delle uscite di ogni piano. La larghezza totale delle 
      uscite di ogni piano è determinata dal rapporto fra il massimo 
      affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso. Per le scuole che 
      occupano più di tre piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di 
      uscita che immettono all'aperto, viene calcolata sommando il massimo 
      affollamento ipotizzabile di due piani consecutivi, con riferimento a 
      quelli aventi maggiore affollamento. 5.6. Numero delle uscite. Il 
      numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere 
      inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente 
      contrapposti. Per ogni tipo di scuola i locali destinati ad uso 
      collettivo (spazi per esercitazioni, spazi per l'informazione ed attività 
      parascolastiche, mense, dormitori) devono essere dotati, oltre che della 
      normale porta di accesso, anche di almeno una uscita di larghezza non 
      inferiore a due moduli, apribile nel senso del  deflusso, con 
      sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro. Le aule 
      didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le 
      porte devono avere larghezza almeno di 1,20 ed aprirsi in senso dell'esodo 
      quando il numero massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25 
      e per le aule per esercitazione dove si depositano e/o manipolano sostanze 
      infiammabili o esplosive quando il numero di persone presenti sia 
      superiore a 5. Le porte che si aprono verso corridoi interni di 
      deflusso devono essere realizzate in modo da non ridurre la larghezza 
      utile dei corridoi stessi. 6. Spazi a rischio specifico. 6.0. 
      Classificazione. Gli spazi a rischio specifico sono così 
      classificati: spazi per esercitazioni; spazi per 
      depositi; servizi tecnologici; spazi per l'informazione e le 
      attività parascolastiche; autorimesse; spazi per servizi logistici 
      (mense, dormitori). 6.1. Spazi per esercitazioni. Vengono definiti 
      spazi per esercitazioni tutti quei locali ove si svolgano prove, 
      esercitazioni, sperimentazioni, lavori, ecc. connessi con l'attività 
      scolastica. Gli spazi per le esercitazioni ed i locali per depositi 
      annessi devono essere ubicati ai piani fuori terra o al 1º interrato, 
      fatta eccezione per i locali ove vengono utilizzati gas combustibili con 
      densità superiore a 0,8 che devono essere ubicati ai piani fuori terra 
      senza comunicazioni con i piani interrati. Indipendentemente dal tipo 
      di materiale impiegato nella realizzazione, le strutture di separazione 
      devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate secondo le 
      prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del 
      Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961. Il dimensionamento 
      degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali 
      nonchè la classificazione dei locali in funzione del carico di incendio, 
      vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella 
      circolare n. 91 citata. Le predette strutture dovranno comunque essere 
      realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 
      60. Le comunicazioni tra il locale per esercitazioni ed il locale 
      deposito annesso, devono essere munite di porte dotate di chiusura 
      automatica aventi resistenza al fuoco almeno REI 60. Nei locali dove 
      vengono utilizzate e depositate sostanze radioattive e/o macchine 
      radiogene è fatto divieto di usare o depositare materiali 
      infiammabili. Detti locali debbono essere realizzati in modo da 
      consentire la più agevole decontaminazione ed essere predisposti per la 
      raccolta ed il successivo allontanamento delle acque di lavaggio o di 
      estinzione di princìpi di incendio. Gli spazi per le esercitazioni dove 
      vengono manipolate sostanze esplosive e/o infiammabili devono essere 
      provvisti di aperture di aerazione, permanente, ricavate su pareti 
      attestate all'esterno di superficie pari ad 1/20 della superficie in 
      pianta del locale. Qualora vengano manipolati gas aventi densità 
      superiore a 0,8 delle predette aperture di aerazione, almeno 1/3 della 
      superficie complessiva deve essere costituito da aperture, protette con 
      grigliatura metallica, situate nella parte inferiore della parete 
      attestata all'esterno e poste a filo pavimento. Le apparecchiature di 
      laboratorio alimentate a combustibile gassoso devono avere ciascun 
      bruciatore dotato di dispositivo automatico di sicurezza totale che 
      intercetti il flusso del gas in mancanza di fiamma. 6.2. Spazi per 
      depositi. Vengono definiti «spazi per deposito o magazzinoº tutti 
      quegli ambienti destinati alla conservazione di materiali per uso 
      didattico e per i servizi amministrativi. I depositi di materiali 
      solidi combustibili possono essere ubicati ai piani fuori terra o ai piani 
      1º e 2º interrati. Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato 
      nella realizzazione le strutture di separazione devono avere 
      caratteristiche di resistenza al fuoco valutate secondo le prescrizioni e 
      le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'interno 
      n. 91 del 14 settembre 1961. Il dimensionamento degli spessori e delle 
      protezioni da adottare per i vari tipi di materiali nonchè la 
      classificazione dei depositi in funzione del carico di incendio, vanno 
      determinati secondo le tabelle e con le modalità specificate nella 
      circolare n. 91 citata. Le predette strutture dovranno comunque essere 
      realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 
      60. L'accesso al deposito deve avvenire tramite porte almeno REI 60 
      dotate di congedo di autochiusura. La superficie massima lorda di ogni 
      singolo locale non può essere superiore a: 1000 m  per i piani 
      fuori terra; 500 m  per i piani 1º e 2º interrato. I suddetti 
      locali devono avere apertura di aerazione di superficie non inferiore ad 
      1/40 della superficie in pianta, protette da robuste griglie a maglia 
      fitta. Il carico di incendio di ogni singolo locale non deve superare i 
      30 kg/m ; qualora venga superato il suddetto valore, nel locale dovrà 
      essere installato un impianto di spegnimento a funzionamento 
      automatico. Ad uso di ogni locale dovrà essere previsto almeno un 
      estintore, di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21 
      A, ogni 200 m  di superficie. I depositi di materiali infiammabili 
      liquidi e gassosi devono essere ubicati al di fuori del volume del 
      fabbricato; lo stoccaggio, la distribuzione e l'utilizzazione di tali 
      materiali devono essere eseguiti in conformità delle norme e dei criteri 
      tecnici di prevenzione incendi. Ogni deposito dovrà essere dotato di 
      almeno un estintore di tipo approvato, di capacità estinguente non 
      inferiore a 21 A, 89 B, C ogni 150 m  di superficie. Per esigenze 
      didattiche ed igienico-sanitarie è consentito detenere complessivamente, 
      all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino 
      di contenimento, 20 l di liquidi infiammabili. 6.3. Servizi tecnologici 
      . 6.3.0. Impianti di produzione di calore. Per gli impianti di 
      produzione di calore valgono le disposizioni di prevenzione incendi in 
      vigore. E' fatto divieto di utilizzare stufe funzionanti a combustibile 
      liquido o gassoso, per il riscaldamento di ambienti. 6.3.1. Impianti di 
      condizionamento e di ventilazione. Gli eventuali impianti di 
      condizionamento e di ventilazione possono essere centralizzati o 
      localizzati. Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come 
      fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili. Negli impianti 
      centralizzati di condizionamento aventi potenza superiore a 75 kW i gruppi 
      frigoriferi devono essere installati in locali appositi, così come le 
      centrali di trattamento aria superiori a 50.000 mc/h (portata 
      volumetrica). Le strutture di separazione devono presentare resistenza 
      al fuoco non inferiore a REI 60 e le eventuali comunicazioni in esse 
      praticate devono avvenire tramite porte di caratteristiche almeno REI 60 
      dotate di congegno di autochiusura. Le condotte non devono 
      attraversare: luoghi sicuri, che non siano a cielo libero; vie di 
      uscita; locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di 
      scoppio. L'attraversamento può tuttavia essere ammesso se le condotte 
      sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a 
      quella del vano attraversato. Qualora le condotte debbano attraversare 
      strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere 
      installata, in corrispondenza degli attraversamenti almeno una serranda 
      resistente al fuoco REI 60. 6.3.1.1. Dispositivo di controllo. a ) 
      Comando manuale - Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di 
      comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto 
      dei ventilatori in caso di incendio. b ) Dispositivi automatici 
      termostatici - Gli impianti, a ricircolo di aria, di potenzialità 
      superiore a 20.000 mc/h devono essere provvisti di dispositivi 
      termostatici di arresto automatico dei ventilatori in caso di aumento 
      anormale della temperatura nelle condotte. Tali dispositivi, tarati a 
      70 ºC, devono essere installati in punti adatti, rispettivamente delle 
      condotte dell'aria di ritorno (prima della miscelazione con l'aria 
      esterna) e della condotta principale di immissione dell'aria. Inoltre 
      l'intervento di tali dispositivi, non deve consentire la rimessa in moto 
      dei ventilatori senza l'intervento manuale. c ) Dispositivi automatici 
      di rilevazione dei fumi. Gli impianti, a ricircolo d'aria, di 
      potenzialità superiore a 50.000 mc/h devono essere muniti di rilevatori di 
      fumo, in sostituzione dei dispositivi termostatici previsti nel precedente 
      comma, che comandino l'arresto dei ventilatori. L'intervento di tali 
      dispositivi non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza 
      l'intervento manuale dell'operatore. 6.3.2. Condizionamento 
      localizzato. E' consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di 
      armadi condizionatori a condizione che il fluido refrigerante non sia 
      infiammabile. 6.3.4. Impianti centralizzati per la produzione di aria 
      compressa. Detti impianti, se di potenza superiore a 10 kW, devono 
      essere installati in locali aventi almeno una parete attestata verso 
      l'esterno ovvero su intercapedine grigliata, muniti di superficie di sfogo 
      non inferiore a 1/15 della superficie in pianta del locale. 6.4. Spazi 
      per l'informazione e le attività parascolastiche. Vengono definiti 
      «spazi destinati all'informazione ed alle attività parascolastiche, i 
      seguenti locali: auditori; aule magne; sale per 
      rappresentazioni. Detti spazi devono essere ubicati in locali fuori 
      terra o al 1º interrato fino alla quota massima di --7,50 m; se la 
      capienza supera le cento persone e vengono adibiti a manifestazioni non 
      scolastiche, si applicano le norme di sicurezza per i locali di pubblico 
      spettacolo. Qualora, per esigenze di carattere funzionale, non fosse 
      possibile rispettare le disposizioni sull'isolamento previste dalle 
      suddette norme, le manifestazioni in argomento potranno essere svolte a 
      condizione che non si verifichi contemporaneità con l'attività scolastica; 
      potranno essere ammesse comunicazioni unicamente nel  rispetto 
      delle disposizioni di cui al punto 2.4. 6.5. Autorimesse. Detti 
      locali devono rispondere ai requisiti di sicurezza stabiliti dalle 
      specifiche norme tecniche in vigore. 6.6. Spazi per servizi logistici 
      . 6.6.1. Mense. Locali destinati alla distribuzione e/o consumazione 
      dei pasti. Nel caso in cui a tali locali sia annessa la cucina e/o il 
      lavaggio delle stoviglie con apparecchiature alimentate a combustibile 
      liquido o gassoso, agli stessi si applicano le specifiche normative di 
      sicurezza vigenti. 6.6.2. Dormitori. Locali destinati 
      all'alloggiamento ad esclusivo uso del complesso scolastico. Essi 
      devono rispondere alle vigenti disposizioni di sicurezza emanate dal 
      Ministero dell'interno per le attività alberghiere. 7. Impianti 
      elettrici . 7.0. Generalità. Gli impianti elettrici del complesso 
      scolastico devono essere realizzati in conformità ai disposti di cui alla 
      legge 1º marzo 1968, n. 186. Ogni scuola deve essere munita di 
      interruttore generale, posto in posizione segnalata, che permetta di 
      togliere tensione all'impianto elettrico dell'attività; tale interruttore 
      deve essere munito di comando di sgancio a distanza, posto nelle vicinanze 
      dell'ingresso o in posizione presidiata. 7.1. Impianto elettrico di 
      sicurezza. Le scuole devono essere dotate di un impianto di sicurezza 
      alimentato da apposita sorgente, distinta da quella 
      ordinaria. L'impianto elettrico di sicurezza deve alimentare le 
      seguenti utilizzazioni, strettamente connesse con la sicurezza delle 
      persone: a ) illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i 
      passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo che garantisca un 
      livello di illuminazione non inferiore a 5 lux; b ) impianto di 
      diffusione sonora e/o impianto di allarme. Nessun'altra apparecchiatura 
      può essere collegata all'impianto elettrico di 
      sicurezza. L'alimentazione dell'impianto di sicurezza deve potersi 
      inserire anche con comando a mano posto in posizione conosciuta dal 
      personale. L'autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere 
      inferiore ai 30'. Sono ammesse singole lampade o gruppi di lampade con 
      alimentazione autonoma. Il dispositivo di carica degli accumulatori, 
      qualora impiegati, deve essere di tipo automatico e tale da consentire la 
      ricarica completa entro 12 ore. 8. Sistemi di allarme . 8.0. 
      Generalità. Le scuole devono essere munite di un sistema di allarme in 
      grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di 
      pericolo. Il sistema di allarme deve avere caratteristiche atte a 
      segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il complesso scolastico ed il 
      suo comando deve essere posto in locale costantemente presidiato durante 
      il funzionamento della scuola. 8.1. Tipo di impianto. Il sistema di 
      allarme può essere costituito, per le scuole di tipo 0-1-2, dallo stesso 
      impianto a campanelli usato normalmente per la scuola, purchè venga 
      convenuto un particolare suono. Per le scuole degli altri tipi deve 
      essere invece previsto anche un impianto di altoparlanti. 9. Mezzi ed 
      impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi. 9.0. 
      Generalità. Ogni tipo di scuola deve essere dotato di idonei mezzi 
      antincendio come di seguito precisato. 9.1. Rete idranti. Le scuole 
      di tipo 1-2-3-4-5, devono essere dotate di una rete idranti costituita da 
      una rete di tubazioni realizzata preferibilmente ad anello ed almeno una 
      colonna montante in ciascun vano scala dell'edificio; da essa deve essere 
      derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un idrante 
      con attacco UNI 45 a disposizione per eventuale collegamento di tubazione 
      flessibile o attacco per naspo. La tubazione flessibile deve essere 
      costituita da un tratto di tubo, di tipo approvato, con caratteristiche di 
      lunghezza tali da consentire di raggiungere col getto ogni punto dell'area 
      protetta. Il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con 
      diametro minimo di 25 mm e anch'esso di lunghezza idonea a consentire di 
      raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta. Tale idrante deve 
      essere installato nel locale filtro, qualora la scala sia a prova di fumo 
      interna. Al piede di ogni colonna montante, per edifici con oltre 3 
      piani fuori terra, deve essere installato un idoneo attacco di mandata per 
      autopompa. Per gli altri edifici è sufficiente un solo attacco per 
      autopompa per tutto l'impianto. L'impianto deve essere dimensionato per 
      garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, nel 
      caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno 2 
      colonne. L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare 
      l'erogazione ai 3 idranti idraulicamente più sfavoriti, di 120 l/min cad., 
      con una pressione residua al bocchello di 1,5 bar per un tempo di almeno 
      60 min. Qualora l'acquedotto non garantisca le condizioni di cui al 
      punto precedente dovrà essere installata una idonea riserva idrica 
      alimentata da acquedotto pubblico e/o da altre fonti. Tale riserva deve 
      essere costantemente garantita. Le elettropompe di alimentazione della 
      rete antincendio devono essere alimentate elettricamente da una propria 
      linea preferenziale. Nelle scuole di tipo 4 e 5, i gruppi di pompaggio 
      della rete antincendio devono essere costituiti da due pompe, una di 
      riserva all'altra, alimentate da fonti di energia indipendenti (ad esempio 
      elettropompa e motopompa o due elettropompe). L'avviamento dei gruppi 
      di pompaggio deve essere automatico. Le tubazioni di alimentazione e 
      quelle costituenti la rete devono essere protette dal gelo, da urti e dal 
      fuoco. Le colonne montanti possono correre, a giorno o incassate, nei 
      vani scale oppure in appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI 
      60. 9.2. Estintori. Devono essere installati estintori portatili di 
      capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 B, C di tipo approvato dal 
      Ministero dell'interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200 m2 
      di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due 
      estintori per piano. 9.3. Impianti fissi di rilevazione e/o di 
      estinzione degli incendi. Limitatamente agli ambienti o locali il cui 
      carico d'incendio superi i 30 kg/m2, deve essere installato un impianto di 
      rivelazione automatica d'incendio, se fuori terra, o un impianto di 
      estinzione ad attivazione automatica, se interrato. 10. Segnaletica di 
      sicurezza. Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di 
      sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi, di cui al 
      decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 ( Gazzetta 
      Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982). 11. Norme di sicurezza per le 
      scuole di tipo «0º. Le strutture orizzontali e verticali devono avere 
      resistenza al fuoco non inferiore a REI 30. Gli impianti elettrici 
      devono essere realizzati a regola d'arte in conformità alla legge n. 186 
      del 1º marzo 1968. Deve essere assicurato, per ogni eventuale caso di 
      emergenza, il sicuro esodo degli occupanti la scuola. Devono essere 
      osservate le disposizioni contenute nei punti 3.1, 9.2, 10, 12.1, 12.2, 
      12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9. 12. Norme di esercizio. A cura del 
      titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli 
      periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi 
      all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, 
      dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, 
      delle aree a rischio  specifico e dell'osservanza della 
      limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti 
      dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto costantemente 
      aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità 
      competente. 12.0. Deve essere predisposto un piano di emergenza e 
      devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso 
      dell'anno scolastico. 12.1. Le vie di uscita devono essere tenute 
      costantemente sgombre da qualsiasi materiale. 12.2. é fatto divieto di 
      compromettere la agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle 
      uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, 
      verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni. 12.3. Le 
      attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati 
      periodicamente in modo da assicurarne la costante efficienza. 12.4. Nei 
      locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o 
      facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme 
      libere. 12.5. I travasi di liquidi infiammabili non possono essere 
      effettuati se non in locali appositi e con recipienti e/o apparecchiature 
      di tipo autorizzato. 12.6. Nei locali della scuola, non appositamente 
      all'uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati 
      recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti. I liquidi infiammabili 
      o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere 
      vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente 
      necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l'attività didattica e di 
      ricerca in corso come previsto al punto 6.2. 12.7. Al termine 
      dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di 
      apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere 
      interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, 
      la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici 
      facilmente visibili. 12.8. Negli archivi e depositi, i materiali devono 
      essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, 
      lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 
      m. 12.9. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non 
      inferiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura. 12.10. Il 
      titolare dell'attività deve provvedere affinchè nel corso della gestione 
      non vengano alterate le condizioni di sicurezza. Egli può avvalersi per 
      tale compito di un responsabile della sicurezza, in relazione alla 
      complessità e capienza della struttura scolastica. 13. Norme 
      transitorie. Negli edifici esistenti, entro cinque anni dall'entrata in 
      vigore del presente decreto, devono essere attuate le prescrizioni 
      contenute negli articoli seguenti: scuole realizzate successivamente 
      all'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975:  
      2.4, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12; scuole 
      preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 
      dicembre 1975: 2.4, 3.1, 5 (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di 
      massimo affollamento), 6.1, 6.2, 6.3.0, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 
      12. 14. Deroghe. Nei casi in cui per particolari motivi tecnici o 
      per speciali esigenze funzionali, non fosse possibile attuare qualcuna 
      delle prescrizioni contenute nella presente normativa, il titolare della 
      gestione della scuola può avanzare motivata richiesta di deroga in base 
      all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 29 
      luglio 1982 e secondo le procedure indicate nello stesso articolo. Le 
      istanze devono essere redatte in carta legale e corredate di grafici e di 
      relazione tecnica che illustri, sotto l'aspetto antincendio, le 
      caratteristiche dell'edificio e le misure alternative proposte al fine di 
      garantire un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme 
      a cui si intende derogare. *Sono approvate le norme di prevenzione 
      incendi per l'edilizia scolastica contenute in allegato al presente 
      decreto. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 1992*
        
       
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